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 OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI SCADUTE: LA NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELLE CARTELLE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA

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DC08
Neonato
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MessaggioOggetto: OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI SCADUTE: LA NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELLE CARTELLE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA   Mar Giu 15, 2010 8:45 am

Come noto, le cartelle di pagamento,
che contengono le pretese che vari enti pubblici vantano nei confronti dei
contribuenti, devono essere impugnate entro termini di decadenza rigorosi. Se
non impugnate, infatti, comportano una sostanziale sanatoria dei vizi di cui
sono gravate lasciando il contribuente praticamente privo di tutela e con
l’obbligo di pagare gli importi indicati nella cartella stessa.


Sussistono, tuttavia, casi in cui è
possibile impugnare anche le cartelle di pagamento scadute per le quali sono
decorsi i termini ordinari di impugnazione.


Ciò si verifica quando la cartella è
gravata da vizi tali da comportarne la sua assoluta inesistenza.


Uno di questi casi è rappresentato
da quelle notifiche eseguite senza il rispetto rigoroso della legge che pur
portando a conoscenza del contribuente la pretesa economica dell’ente pubblico
non possono essere considerate delle vere e proprie notifiche.


Ciò deriva dal fatto che sussiste
una radicale e significativa differenza tra la conoscenza fattuale e la
conoscenza legale della cartella: la prima consiste nella concreta conoscenza
del contenuto di un atto, conoscenza che può avvenire in molti modi e senza
specifiche formalità; la seconda, invece, è la conoscenza acquisita nelle forme
previste dalla legge.


È soltanto quest’ultima che ha
rilievo agli occhi della legge. Dovendosi ritenere necessaria la conoscenza
legale affinché l’atto venga ad esistenza, laddove le rigorose procedure
previste dalla legge non siano osservate la conseguenza è la inesistenza
giuridica
della cartella.


A tale proposito, si ricorda che le
modalità di notifica sono previste esplicitamente dall’art. 26, D.P.R. 602/1973
secondo cui “la cartella è notificata
dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionari, dai messi comunali o dagli agenti della
polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento
”.


In molti casi, tuttavia, l’agente
della riscossione provvedere direttamente alla notifica degli atti attraverso
l’invio in proprio di una lettera raccomandata, come una lettura superficiale
della norma ora citata potrebbe autorizzare.


La Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce con la sentenza n. 909 del 16 novembre 2009, tuttavia, ha
ritenuto che tale operato non sia legittimo perché l’ultima parte della
disposizione (la notifica può essere
eseguita anche a mezzo raccomandata
) non può essere letta in modo avulso da
quanto la precede e, pertanto, non può ritenersi l’agente della riscossione
legittimato a notificare gli atti in proprio a mezzo lettera raccomandata
.


Infatti, il secondo periodo
dell’art. 26 “non è altro che la prosecuzione
del primo
[...] tenendo come riferimento
il punto principale dell'articolato laddove specifica che «la cartella è
notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati
»
e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o
altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre
sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall'Agente della
riscossione
”.


Ne deriva che, non potendo essere
considerata legittima la notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento e
pretendendo la legge tale circostanza per l’esistenza stessa della cartella
(conoscenza legale), la cartella
notificata a mezzo posta è una cartella inesistente che, quindi, può essere
impugnata anche decorsi i termini ordinari di impugnazione
.





La sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce n. 909 del 16 novembre 2009 è liberamente
scaricabile dal sito www.studiolegaleaugeri.eu.


Per eventuali domande è possibile
anche iscriversi al gruppo “Fisco Tasse e
Tributi
”aperto su Facebook (http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=335571445911).





Diego Conte – diego.conte@studiolegaleaugeri.eu
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